COMPENSI DEI PERITI E CONSULENTI TECNICI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 maggio 2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell’autorita’ giudiziaria in materia civile e penale.
(GU n.182 del 5-8-2002)

                 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                       di concerto con
                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                       E DELLE FINANZE

Visto l’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni triennio puo’ essere adeguata la misura degli onorari fissi,
variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici,
interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352, con il quale e’ stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e’
stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988
ad agosto 1994;
Rilevato che non si e’ proceduto all’adeguamento degli onorari
fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991,
ne’ in quelli successivi, cosi’ come non si e’ proceduto
all’adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del
triennio agosto 1994-agosto 1997, ne’ in quello successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare piu’
adeguata;
Ritenuta pertanto l’opportunita’ di procedere all’adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto
1988-agosto 1999 e agosto 1994 – agosto 1999;
Rilevato che l’ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato
che l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e’ pari a
57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e’ pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l’adeguamento, per il quale, ai sensi dell’art. 2 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo’ provvedere con decreto
ministeriale;
Decreta:
Art. 1.

  1. Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
    sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione
    e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
  2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
    Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono
    rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
  3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si fa
    fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell’ambito
    dell’unita’ previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del
    centro di responsabilita’ “Affari di giustizia”, dello stato di
    previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno
    finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
    successivi.
    Il presente decreto sara’ inviato al controllo secondo la normativa
    vigente.
    Roma, 30 maggio 2002
    Il Ministro della giustizia
    Castelli
    Il Ministro dell’economia e delle finanze
    Tremonti
    Allegato
    TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI
    VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI
    ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
    E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.
    319.
    Art. 1.
    Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo
    per la perizia al valore del bene o di altra utilita’ oggetto
    dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi
    risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al
    valore della controversia; se non e’ possibile applicare i criteri
    predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario
    allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle
    vacazioni.
    Art. 2.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa,
    contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un
    onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
    fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
    da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al
    7,5160%;
    da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
    5,6370%;
    da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al
    4,6896%;
    da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,8790% al
    3,7580%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
    all’1,8790%;
    da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
    0,4737% allo 0,9474%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 3.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione
    di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni,
    avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti
    aziendali e industriali nonche’ relativi a beni mobili in genere,
    spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai
    sensi dell’articolo precedente e ridotto alla meta’.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 4.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e
    relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente
    tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
    A. Sul totale delle attivita’:
    fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
    da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo
    0,2811%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
    0,1879%;
    da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
    0,0947%;
    da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235%
    allo 0,0471%;
    da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo
    0,0093% allo 0,0188%.
    B. Sul totale dei ricavi lordi:
    fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
    da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
    0,0947%;
    da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188%
    allo 0,0376%;
    da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo
    0,0093% allo 0,0188%.
    I suddetti onorari sono ridotti alla meta’ se la formazione del
    bilancio riguarda societa’, enti o imprese che non svolgono alcuna
    attivita’ commerciale od industriale o la cui attivita’ sia limitata
    alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo
    godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica
    agli enti pubblici.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 5.
    Salvo quanto previsto nell’articolo precedente per la perizia o
    la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e
    situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un
    onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
    Art. 6.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie
    comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
    percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della
    somma ammessa:
    fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
    da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al
    7,5160%;
    da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al
    6,5686%;
    da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al
    5,6370%;
    da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall’1,8790% al
    3,7580%;
    da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,4053% al
    2,8106%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042%
    all’1,4085%;
    da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
    0,2353% allo 0,4705%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie
    particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
    percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della
    somma liquidata:
    fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
    da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al
    5,6370%;
    da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall’1,4053% al
    2,8106%;
    da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042%
    all’1,4085%;
    da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo
    0,9474%;
    da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo
    0,2353% allo 0,4705%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 7.
    Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo
    attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o
    previdenziali, di prestiti, di nude proprieta’ e usufrutti, di
    ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e
    rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un
    onorario da euro 145,12 a euro 484,95.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
    basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
    matematiche individuali e valori di riscatto di anzianita’ pregressa
    ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito
    o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
    Art. 8.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento
    di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali
    e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
    a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate,
    effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione:
    fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all’1,3106%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo
    0,7579%;
    da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo
    0,5684%;
    da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379%
    allo 0,0758%;
    da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo
    0,0093% allo 0,0188%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi
    tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali,
    assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un
    onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
    fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al
    0,2811%;
    da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al
    0,0947%;
    da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a
    0,0281%;
    da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal
    0,00235% al 0,0047%.
    Qualora l’analisi di cui al comma precedente riguardi piu’ di un
    bilancio, il compenso complessivo e’ costituito dalla somma
    dell’onorario relativo al bilancio piu’ recente e da quello spettante
    per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta’.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 9.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di
    pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico
    un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.
    Quando l’indagine ha ad oggetto piu’ reperti l’onorario spettante
    per ogni reperto successivo al primo e’ ridotto da un terzo a due
    terzi.
    Art. 10.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento
    di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi,
    assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto
    di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
    euro 145,12 a euro 582,05.
    Art. 11.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
    edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali,
    impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e
    canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti
    isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili,
    spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
    calcolato per scaglioni:
    fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
    da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al
    9,3951%;
    da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al
    7,5160%;
    da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al
    5,6370%;
    da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,8790% al
    3,7580%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
    all’1,8790%;
    da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
    0,2353% allo 0,4705%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 12.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
    rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
    capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e
    contabilita’ di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi,
    spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di
    euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
    Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi
    topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e
    poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade,
    canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al
    perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad
    un massimo di euro 970,42.
    Art. 13.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo
    spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
    calcolato per scaglioni sull’importo stimato:
    fino a euro 5.164,57, dall’1,0264% al 2,0685%;
    da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
    all’1,8790%;
    da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369%
    all’1,6895%;
    da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684%
    all’1,1211%;
    da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo
    0,7579%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo
    0,5684%;
    da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
    0,0474% allo 0,0947%.
    Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente
    tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e
    ridotto alla meta’; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso
    e’ ridotto di due terzi.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 14.
    Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere,
    minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al
    consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
    sull’importo stimato:
    fino a euro 5.164,57, dall’1,4053% al 2,8106%;
    da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316%
    all’1,8790%;
    da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo
    0,9474%;
    da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo
    0,5684%;
    da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo
    0,3758%;
    da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
    0,1879%;
    da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo
    0,0474% allo 0,0947%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Art. 15.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione,
    riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in
    quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente
    tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto alla
    meta’. In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi
    determinato e’ ulteriormente ridotto alla meta’.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.
    Art. 16.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni
    contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di
    aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici,
    di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle
    millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al
    consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un
    massimo di euro 970,42.
    Art. 17.
    Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del
    traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un
    onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
    fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
    da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all’11,2741%;
    da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
    da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall’1,4053% al
    2,8106%;
    da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo
    0,9316% all’1,8790%.
    E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.
    Il valore e’ determinato in base all’entita’ del danno cagionato
    alla cosa. Nel caso di piu’ cose danneggiate si ha riguardo al danno
    di maggiore entita’. Per la perizia nella materia di cui al primo
    comma l’onorario e’ commisurato al tempo ritenuto necessario allo
    svolgimento dell’incarico ed e’ determinato in base alle vacazioni.
    Art. 18.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi,
    di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al
    consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il
    primo reperto.
    Se il reperto e’ costituito da un’arma in esso sono compresi i
    proiettili e i bossoli.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica
    spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a
    euro 387,86 per il primo reperto.
    Quando l’indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto
    piu’ reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al
    primo e’ ridotto da un terzo a due terzi.
    Art. 19.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
    geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e
    stabilita’ dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un
    onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
    Art. 20.
    Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata
    espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i
    seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
    visita medico-legale euro 19,11;
    ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
    autopsia euro 67,66;
    autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
    Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga
    presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime
    operazioni, un onorario:
    per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
    per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
    Art. 21.
    Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
    diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la
    persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
    290,77.
    Art. 22.
    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l’esame
    alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
    di euro 14,46 a campione.
    Art. 23.
    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la
    ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito
    o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
    Art. 24.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o
    criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
    euro 96,58 a euro 387,86.
    Art. 25.
    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi
    su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini
    biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su
    tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un
    onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
    Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu’ di
    uno l’onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo,
    e’ ridotto alla meta’.
    Art. 26.
    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto
    accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata
    espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al
    consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
    visita clinica euro 19,11;
    esame necroscopico euro 67,66.
    Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga
    presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente
    tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:
    per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
    per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
    Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che
    abbiano interessato piu’ capi facenti parte di un gregge o di una
    mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi
    sono raddoppiati.
    Art. 27.
    Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
    non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
    euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una
    sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca
    quantitativa.
    Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
    biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
    euro 67,66 a euro 193,67 per l’analisi qualitativa di ciascuna
    sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l’analisi quantitativa.
    Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu’ di
    uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al
    primo e’ ridotto alla meta’.
    Art. 28.
    Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica
    avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa
    generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e
    organiche non volatili nonche’ di agenti patogeni spetta al perito o
    al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
    Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad
    accertare le alterazioni e le impurita’ di qualsiasi sostanza o ad
    identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti,
    spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
    euro 407,48.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento
    acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
    48,03 a euro 484,95.
    Art. 29.
    Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
    tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico
    espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra
    attivita’ concernente i quesiti.