DESCRIZIONE inaudita altera parte

Alcune CTU hanno come tema la Proprietà industriale ed Intellettuale del software, gli assets digitali, i Marchi ed i Brevetti; gli Illeciti Anti trust. In tal contesto vengono trattati casi legali (ad esempio la sottrazione della proprietà intelletuale) utilizzando una specifica normativa.

In ambito del diritto delle imprese, la giurisprudenza comunitaria prevede che la misura cautelare debba essere richiesta al giudice dello Stato membro il cui provvedimento dovrà poi essere attuato. Questo è giustificato dal fatto che va considerato lo Stato in cui si trovano i beni da apprendere e/o le attività da vietare o imporre. Si veda anche l’art. 10 della legge 218/1995.

Nel 2012 il D.L. n. 1/2012, poi convertito con alcune modifiche in L. n. 27/2012, ha trasformato le Sezioni specializzate in proprietà industriale in Sezioni specializzate in materia di impresa.

ACCERTAMENTO NEGATIVO: si tratta di azioni dichiarative il cui petitum sia rappresentato da una richiesta di pronuncia di “mero” accertamento circa l’inesistenza di un diritto altrui. In tal caso la Ricorrente deve dimostrare provare che senza tale accertamento (negativo) non sarebbe in grado di eliminare quegli effetti pregiudizievoli che derivano dalla contestazione della controparte.

L’art. 132, 5° comma, c.p.i., introdotto dall’art. 59 del d.lgs. 13.8.2010 n. 13159, va a regolare in via definitiva il problema dell’acquisizione, nell’istruttoria cautelare, di un parere tecnico, anche sommario, ad uso del Giudice, che può essere necessario per valutare l’attendibilità delle consulenze <di parte allegate al ricorso. Il giudice può quindi convocare, in sede cautelare, un esperto ai sensi dell’art. 61 c.p.c.

ACCESSO INAUDITA ALTERA PARTE: DESCRIZIONE E SEQUESTRO

Riferimenti:

Artt. 41 e 50 accordi TRIPs del 1994.

D.lgs. 131/2010 ha accorpato nell’art. 129 c.p.i. le misure cautelari della descrizione e del sequestro.
L’art. 128 c.p.i., svuotato della disciplina della descrizione, è stato riempito dal legislatore dell’ultima riforma con l’istituto della consulenza tecnica preventiva, che però per i più non ha natura cautelare.

La Descrizione inaudita altera parte (inascoltata l’altra parte, destinataria del provvedimento) ha caratteristiche comuni con l’accertamento tecnico preventivo: la descrizione prevede un accertamento delle caratteristiche dei prodotti/servizi, di cui viene presa nota in un verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, che può essere assistito da un consulente tecnico e dalla parte ricorrente. La Descrizione si prefigge di restituire la “prova” anticipata di una violazione.
La descrizione è quindi avvicinabile all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.91 in quanto entrambi presuppongono l’urgenza di acquisire elementi di prova.

Pertanto la Descrizione con accesso in inaudita altera parte è una azione fortemente invasiva della sfera possessoria della parte che la subisce, la quale deve esibire atti e files, ma nei termini del decreto del Giudice e con criteri di protezione dei dati.

La concessione della descrizione inaudita altera parte, permette di procedere in assenza della convocazione della controparte, per evitare che chi la subisce possa occultare le prove della contraffazione.