
1° CONSULTO GRATUITO
Alcune Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) hanno come oggetto controversie relative alla proprietà industriale e intellettuale del software, agli asset digitali, ai marchi, ai brevetti e agli eventuali illeciti antitrust.
In tali contesti vengono frequentemente analizzati casi di sottrazione di proprietà intellettuale, copia non autorizzata di software, utilizzo abusivo di know-how aziendale o violazione di diritti di proprietà industriale.
Nell’ambito di tali procedimenti assume un ruolo centrale la perizia informatica e la consulenza tecnica svolta dal Dott. Roberto Rocchetti, finalizzata alla ricostruzione tecnica dei fatti e all’analisi delle evidenze digitali.
Competenza giurisdizionale nelle controversie di impresa
Nel diritto dell’Unione Europea, la giurisprudenza comunitaria prevede che le misure cautelari debbano essere richieste al giudice dello Stato membro nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito.
Tale principio è giustificato dalla necessità di considerare lo Stato nel quale si trovano i beni oggetto della misura cautelare o le attività da vietare o imporre.
Nel sistema giuridico italiano questo principio trova un riferimento anche nell’art. 10 della legge n. 218/1995, relativo ai criteri di giurisdizione e competenza nelle controversie con elementi di internazionalità.
Le Sezioni specializzate in materia di impresa
Nel 2012 il Decreto Legge n. 1/2012, successivamente convertito con modifiche nella Legge n. 27/2012, ha riorganizzato la competenza dei tribunali in materia di proprietà industriale.
Le precedenti Sezioni specializzate in proprietà industriale sono state trasformate nelle attuali Sezioni specializzate in materia di impresa, competenti per le controversie relative a:
- proprietà industriale;
- diritto d’autore;
- marchi e brevetti;
- concorrenza sleale;
- violazioni della proprietà intellettuale.
In tali procedimenti può essere disposta una CTU informatica, affidata ad un esperto tecnico, come nel caso della consulenza tecnica informatica del Dott. Roberto Rocchetti.
Azioni di accertamento negativo
Nel contesto delle controversie relative alla proprietà industriale può essere promossa anche una azione di accertamento negativo.
Si tratta di un’azione dichiarativa il cui petitum consiste nella richiesta al giudice di accertare l’inesistenza di un diritto vantato dalla controparte.
In tali casi la parte ricorrente deve dimostrare che, in assenza di tale accertamento giudiziale, continuerebbero a prodursi effetti pregiudizievoli derivanti dalle contestazioni della controparte.
Il ruolo della consulenza tecnica nelle fasi cautelari
L’art. 132, comma 5 del Codice della Proprietà Industriale, introdotto dall’art. 59 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131, disciplina l’acquisizione di un parere tecnico anche sommario nell’ambito dell’istruttoria cautelare.
Tale parere può essere richiesto dal giudice per valutare l’attendibilità delle consulenze tecniche di parte allegate al ricorso.
In questi casi il giudice può nominare un esperto tecnico ai sensi dell’art. 61 del codice di procedura civile, incaricato di fornire una valutazione tecnica preliminare.
La perizia informatica e la consulenza tecnica del Dott. Roberto Rocchetti possono quindi assumere un ruolo determinante nella valutazione degli aspetti tecnologici delle controversie relative alla proprietà industriale del software.
Accesso inaudita altera parte: descrizione e sequestro
Nel diritto della proprietà industriale esistono specifiche misure cautelari volte alla tutela delle prove, tra cui la descrizione e il sequestro dei beni.
Tali strumenti trovano fondamento anche negli artt. 41 e 50 dell’Accordo TRIPs del 1994, che prevedono strumenti efficaci per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Il D.Lgs. n. 131/2010 ha accorpato nell’art. 129 del Codice della Proprietà Industriale le misure cautelari della descrizione e del sequestro.
Parallelamente, l’art. 128 c.p.i. è stato riformulato introducendo l’istituto della consulenza tecnica preventiva, che tuttavia secondo parte della dottrina non ha natura cautelare.
La descrizione inaudita altera parte
La descrizione inaudita altera parte costituisce uno strumento processuale particolarmente incisivo.
Essa consente di procedere alla raccolta anticipata di prove relative alla violazione di diritti di proprietà industriale, senza la preventiva convocazione della controparte.
Nel corso della descrizione vengono accertate e documentate le caratteristiche dei prodotti, dei servizi o dei sistemi informatici oggetto della controversia.
L’operazione viene verbalizzata dall’ufficiale giudiziario, che può essere assistito:
- da un consulente tecnico;
- dalla parte ricorrente;
- dai rispettivi difensori.
La descrizione presenta elementi di analogia con l’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c., poiché entrambi gli strumenti presuppongono l’urgenza di acquisire elementi di prova prima dell’instaurazione del giudizio.
Carattere invasivo della descrizione
La descrizione con accesso inaudita altera parte rappresenta una misura particolarmente invasiva della sfera giuridica della parte che la subisce.
Il soggetto destinatario del provvedimento può essere obbligato a esibire documenti, dati informatici e file digitali, nei limiti stabiliti dal decreto del giudice e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e sulla riservatezza delle informazioni aziendali.
La finalità di tale strumento è quella di evitare che la parte sospettata di contraffazione possa occultare o distruggere le prove della violazione.
In tali contesti la perizia informatica e la consulenza tecnica del Dott. Roberto Rocchetti possono contribuire alla documentazione tecnica delle evidenze digitali e all’analisi dei sistemi informatici coinvolti nella controversia.
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