PERIZIA INFORMATICA NEL PROCESSO PENALE ITALIANO

Commenti originali del Dott. Roberto Rocchetti (settembre 2022)

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BREVE GLOSSARIO

PERIZIA: L’ATTIVITA’ DEL PERITO. IL RELATIVO DOCUMENTO E’ CHIAMATO RELAZIONE PERITALE.

PERITO: L’ESPERTO DI UNA MATERIA NON GIURIDICA NOMINATO DAL GIUDICE.

CT, CONSULENTE TECNICO. E’ IL CONSULENTE DI QUELLA PARTE PROCESSUALE CHIAMATA PUBBLICO MINISTERO.

CONSULENZA TECNICA: L’ATTIVITA’ DEL CONSULENTE TECNICO.

CTP: CONSULENTE TECNICO DI PARTE. CONSULENTE DI UNA DELLE PARTI IN CAUSA. IL SUO ELABORATO CONCLUSIVO SI CHIAMA CONSULENZA TECNICA DI PARTE.

CON IL DPR 477/88 si stabilisce la approvazione del codice di procedura penale, attualmente in vigore. L’attuale codice di procedura penale, detto anche ‘codice Pisapia-Vassalli. Si sostituiva il Cpp del 1930.

Nel Titolo II del Libro III, sono enunciati gli articoli riguardanti la perizia ed i periti nel processo penale.

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Il testo del codice di procedura penale è diviso in 11 libri ed ogni libro in Titoli. Ogni Titolo riguarda un argomento ed è diviso in Articoli numerati. Limitatamente all’oggetti di questa presentazione ci occuperemo del Libero III, Titolo II, MEZZI DI PROVA

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ART.220 CPP Oggetto della perizia

1. «La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o  acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze  tecniche, scientifiche o artistiche.    2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura  di  sicurezza,  non  sono  ammesse  perizie   per   stabilire l’abitualità o  la  professionalità nel  reato,  la  tendenza   a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in  genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.»

NOTA Lo scopo della nuova legge è di garantire una maggiore competenza tecnica e scientifica dei periti CT. Tecnologia e scienza vanno considerate disgiuntamente poiché con l’uso della tecnologia si possono effettuare rilevamenti o misurazioni ma è con il metodo scientifico ed il contraddittorio tra esseri umani che tali dati possono trasformarsi un mezzo di prova. Quindi attenzione a non essere solamente dei bravi tecnici: non è questo il requisito sufficiente di un Perito o di una perizia

ART.221 CPP Nomina del perito

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli  appositi albi o tra persone fornite di particolare  competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia  è Dichiarata  nulla,  il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico  sia  affidato ad altro perito.

  2. Il giudice affida l’espletamento della perizia  a  più  persone quando  le  indagini  e  le   valutazioni   risultano  di   notevole complessità ovvero  richiedono  distinte  conoscenze  in  differenti discipline.

  3. Il perito ha l’obbligo di prestare il  suo  ufficio,  salvo  che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36.

ART.222 CPP Incapacità e incompatibilita’ del perito

1. Non puo’ prestare ufficio di perito, a pena di nullità:   

a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto  da infermità di mente;   

b) chi è interdetto anche  temporaneamente  dai  pubblici  ufficio ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;    

c) chi é sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

 d) chi non può essere assunto come testimone  o  ha  facoltà  di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a  prestare  ufficio  di testimone o di interprete;

e)  chi  è stato  nominato  consulente  tecnico   nello   stesso procedimento o in un procedimento connesso.

ART.223 CPP Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo.   

2. Il perito può essere ricusato dalle  parti  nei  casi  previsti dall’articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma  1  lettera h) del medesimo articolo.   

3. La dichiarazione di astensione  o  di  ricusazione  può  essere presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite   le   formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato  il proprio parere.

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione  decide,  con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla  ricusazione del giudice.

ART.223 CPP Astensione e ricusazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo.   

2. Il perito può essere ricusato dalle  parti  nei  casi  previsti dall’articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma  1  lettera h) del medesimo articolo.   

3. La dichiarazione di astensione  o  di  ricusazione  può  essere presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite   le   formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato  il proprio parere.

4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione  decide,  con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla  ricusazione del giudice.

ART.224 CPP Provvedimenti del Giudice

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con  ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la  sommaria  enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.   2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte  all’esame del perito. Adotta tutti  gli  altri  provvedimenti  che  si  rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali. 

AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno – 9 luglio 1996,  n. 238  (in  G.U.   1a   s.s.   17/07/1996,   n.   29)   ha   dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 224, comma 2,  del  codice di procedura penale nella parte  in  cui  consente  che  il  giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure  che  comunque incidano sulla libertà personale (NOTA ad esempio il prelievo del sangue) dell’indagato o dell’imputato o  di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge.

ART.225 CPP Nomina del consulente tecnico

Art. 225. 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e  le  parti  private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici  in  numero  non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.    2. Le parti private, nei casi  e  alle  condizioni  previste  dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.    3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si  trova  nelle condizioni indicate nell’articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) (NOTA ad esempio un parente dell’indagato)

ART.226 CPP Conferimento dell’incarico

Il giudice, accertate le generalità del perito, gli  chiede  se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222  e  223, lo avverte degli obblighi e delle  responsabilità  previste dalla legge penale  e  lo  invita  a  rendere  la  seguente  dichiarazione: “consapevole della responsabilita’  morale  e  giuridica  che  assumo nello svolgimento dell’incarico,  mi  impegno  ad  adempiere  al  mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la veritaà e  a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali”.

  2. Il giudice formula  quindi  i  quesiti,  sentiti  il  perito,  i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti. 

NOTA: In termini scientifici, il quesito peritale rappresenta il problema da risolvere. Il perito (o il CT), avvalendosi delle proprie conoscenze e di quelle di eventuali ausiliari organizzerà le attività peritali per restituire al Giudice la migliore risposta. La risposta dovrà essere resistente ad ogni tentativo di falsificazione. Come in ogni problema tecnico o scientifico occorrono dei dati: in partenza sono quelli del fascicolo del CTU. Ogni dato del fascicolo deve essere esaminato per verificarne il grado di validità, pertinenza e dunque di ammissibilità del problema da risolvere. Pensiamo ad un problema di matematica 1/0 i dati sono completi e valido ma il calcolo non può dare una risposta finita. Oppure pensiamo ad una valido copia forense di dati esterni a un intervallo temporale di interesse per il Giudice: i dati ci sono, non sono contraffatti ma non sono pertinenti rispetto al criterio temporale di ammissibilità; quindi il problema non è risolvibile.

I dati del fascicolo, che potrebbero contenere le prove di un reato, o in generale la conferma di una ipotesi, prendono maggior valore in senso epistemologico nel contesto del contraddittorio del collegio peritale. Purtroppo non si ha mai alcuna garanzia che i membri del collegio peritale siano sufficientemente preparati sia nel parte tecnica sia nel metodo scientifico. Il perito deve sempre attenersi al metodo scientifico il quale non è un libro o una guida pronta per l’uso ma è da immaginarsi come una virtuosa nuvola, in continua espansione o contrazione, che concentra (senza fondere) le migliori conoscenze e strumenti tecnologici o dialettici, attualmente disponibili.

Gli strumenti che si eventualmente saranno usati non possono sostituire il consulente o il perito. Occorre una componente intellettuale esperta e preparata ad indagare scientificamente e disposta a rinunciare ad ogni personalismo cioè opinioni personali non condivise nella comunità, non riscontrabili in letteratura o con veri laboratori scientifici in stile Feynman.

Occorre pensiero e metodo scientifico, insieme. Meglio iniziare ispirandosi a grandi pensatori ed autori.  Il ragionamento logico, i laboratori scientifici (non semplici laboratori), le tecniche di analisi ontologica, inferenziale, induttiva, deduttiva ed abduttiva, insomma tutto ciò che è attualmente disponibile e nominabile come metodo scientifico, può essere usato, anche ciò che non è ancora stato codificato come tale, “purché funzioni”, come disse P. Feyerabend. Saranno poi l’esperienza e l’intuizione libera a guidare guiderà il Consulente o Perito più velocemente verso il risultato.

Trasformare i propri errori in conoscenza, riconoscere i propri errori, non perseverare in credenze personali: queste sono le principali qualità umane dello scienziato forense.
Nell’ambito delle scienze empiriche non potremo quasi mai rispondere con categoriche affermazioni o negazioni dell’eventuale predicato logico contenuto nel quesito peritale. Laboratori ed analisi abduttive possono aiutare il Consulente. Nei Laboratori si dovranno individuare tutti gli stati possibili iniziali e finali del sistema da esaminare in alterativa avremo conoscenze parziali che potranno indirizzarci verso possibili risposte errate con grave danno ed assunzione di responsabilità.
Il Giuramento del Perito o del CT non ha alcun valore epistemologico. Avere giurato davanti al Giudice ha il significato della consapevolezza dell’incarico che si accetta e dei suoi requisiti. Non si dovrebbero mai più ascoltare ne dire frasi della categoria semantica seguente: «siccome il CT (o il Perito) ha giurato egli è certamente più credibile del consulente di parte»
Purtroppo nel 2022 ho avuto modo di ascoltare questa frase più di una volta: ogni perito o consulente che perseveri in questa vecchia credenza sta vivendo in una epoca antica. Posso anche testimoniare che nel 2022 ho ottenuto l’annullamento in Cassazione di un processo nel quale la consulenza del PM si basava su assunti falsi ancorchè indimostrabili, sostenuti solo dal Giuramento del CT. Grazie ad un corretto laboratorio scientifico si è rovesciato il valore di verità della accusa.

ART.227 CPP Relazione peritale

1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il  perito procede  immediatamente  ai  necessari  accertamenti  e  risponde  ai quesiti con parere raccolto nel verbale.    2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito  non  ritiene  di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.    3. Quando non ritiene di concedere il Termine, il giudice  provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa  la  data,  non  oltre novanta giorni, nella quale il perito  stesso  dovrà  rispondere  ai quesiti e dispone perché  ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.    4.  Quando  risultano   necessari   accertamenti   di   particolare complessità, il  Termine  può essere  prorogato  dal  giudice,  su richiesta motivata del perito,  anche  più  volte  per  periodi  non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per  risposta  ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.    5. Qualora  sia  indispensabile  illustrare  con  note  scritte  il parere, il perito può chiedere al giudice di  essere  autorizzato  a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4,  relazione scritta.

NOTA La relazione scritta è sempre altamente probabile, quasi una prassi. Solitamente si assegnano 60 giorni al termine dei quali (meglio qualche giorno prima) è possibile inviare al Giudice una email per la richiesta di una proroga di 30 giorni. E’ sufficiente scrivere un documento completo della intestazione del CT o Perito con i riferimenti al procedimento ed indicare la data di incarico, la prossima scadenza e le motivazione della richiesta di proroga.

ART.228 CPP Attività del perito

Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

NOTA: Per la acquisizione al fascicolo conviene selezionare inizialmente i documenti strettamente necessari.
Per l’assunzione di prove il perito o CT ha una certa autonomia; in certi casi richiede le autorizzazioni di ausiliario di PG.
Molti studi ripartiscono il lavoro su più ausiliari di sua fiducia. Personalmente credo che solo in casi rari un Esperto Consulente ne abbia bisogno. Limitare le spese processuali senza abbassare la qualità è uno dei requisiti di una consulenza tecnica o perizia di qualità.

ART.229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

La data dell’inizio delle operazioni peritali viene fissata inizialmente del documento di incarico, ma è sempre possibile rinegoziarla con le parti per garantire, ove possibile e senza creare un danno al procedimento, un completo contraddittorio.

ART.230 Attivita’ dei consulenti tecnici

I  consulenti  tecnici  (di parte) possono   assistere   al   conferimento dell’incarico  al  perito  e   presentare   al   giudice   richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.   2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.   3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le  relazioni  e  richiedere  al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la  cosa  e  il luogo oggetto della perizia.   4. La nomina dei consulenti tecnici e  lo  svolgimento  della  loro attivita’  non  può  ritardare  l’esecuzione  della  perizia  e   il compimento delle altre attività processuali.

NOTA: Formulare osservazioni e riserve è talvolta necessario quando l’ambito del quesito peritale è troppo ristretto rispetto ai fatti da indagare oppure contiene errate definizioni tecniche o potenziali anomalie.
Ad esempio lo sbilanciamento nei rapporti di forza tra le parti potrebbe rivelarsi nella non possibilità di una parte di conferire dati che sono solo in possesso della controparte.

ART.231 Sostituzione del perito

1. Il perito può essere sostituito  se  non  fornisce  il  proprio parere nel termine fissato o  se  la  richiesta  di  proroga  non  è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.   2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza  alla  sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento  sia  dipeso  da cause  a  lui  non  imputabili.  Copia  dell’ordinanza  è trasmessa all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.   3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a  comparire  per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire  trecentomila  a  lire tre milioni.   4.  Il  perito  è  altresì  sostituito  quando  è   accolta  la dichiarazione di astensione o di ricusazione.   5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a  disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

Il perito può essere sostituito  se  non  fornisce  il  proprio parere nel termine fissato o  se  la  richiesta  di  proroga  non  è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.

NOTA:Quando le richieste di negligenza provengono dalle parti si deve porre molta attenzione alla esistenza di secondi fini o di un accordo tra le parti medesime per rimuovere un CT troppo qualificato preparato per essere smentito nel contraddittorio. Giudicare la qualità e professionalità di un Perito richiede imparzialità, collegialità, e figure professionali di elevatissima esperienza ed una reputazione di specchiata onestà.

ART.232 CPP Liquidazione del compenso al perito

1.Il compenso al perito è liquidato con decreto del  giudice  che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

NOTA: La istanza dipende dal tribunale: tramite il SIAMM si deposita copia della ricevuta di deposito della perizia, della restituzione dei reperti, dell’incarico e le proroghe. Il compenso tipicamente a vacazioni dovrà essere calcolato in base alle tariffe vigenti per vacazione aggiungendo una eventuale richiesta aumento per complessità (fino al 100%) e di urgenza del 20%. Le spese sostenute devono essere sempre pre autorizzate mandando una richiesta o facendole includere nel conferimento di incarico. Il rimborso auto è solitamente il 20% del costo ufficiale medio del carburante; ci si riferisca alle tabelle del tribunale. Solitamente si possono attendere per il pagamento da 6 mesi a 2 anni, per i casi di minore efficienza.

ART.233 CPP Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121. ((1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127)). ((1-ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone)). 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo 230, salvo il limite previsto dall’articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell’articolo 225 comma 3.

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Limitatamente all’oggetti di questa presentazione ora ci occuperemo della Parte seconda Libro V, Titolo V, ATTIVITA’ DEL PM

ART 359 CPP Consulenti tecnici del pubblico ministero

  1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
  2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

ART 359 CPP Consulenti tecnici del pubblico ministero

1.Il pubblico ministero, quando procede ad  accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e  ad  ogni  altra  operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.  

2.2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

ART 359 BIS CPP Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi e’ il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari chele autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. 2. Nei casi di urgenza, quando vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento ,ovvero l’esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullita’ delle operazioni e di inutilizzabilita’ delle informazioni cosi’ acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 191. ((3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il piu’ vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni sela persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e’ data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facolta’ di assistervi, senza che cio’ possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e5 dell’articolo 224-bis)).

ART 360 CPP Accertamenti tecnici non ripetibili

Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e’ soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facolta’ di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2. 3. I difensori nonche’ i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu’ essere utilmente compiuti. ((4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo’ essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non e’ proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa)). 5. ((Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,)) Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.